Regolamento organo di garanzia

L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/98, art. 5), integrato dal D. P. R. 235/2007, art. 2, prescrive che “contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia [O. G.] interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico”.

Licenza

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Allegati

7._Regolamento_organo_di_garanzia.pdf

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